Ordinanza 341/2002 (ECLI:IT:COST:2002:341)
Massima numero 27155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/07/2002;  Decisione del  08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Regione siciliana - Sezione stralcio per il consiglio di giustizia amministrativa - Composizione - Omessa previsione della designazione, da parte della giunta regionale, della metà dei componenti - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 sollevata, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana, nella parte in cui tale norma non prevede la designazione, da parte della Giunta regionale, di alcuni tra i componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Infatti il decreto-legge contenente la disposizione censurata non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; non risultano essersi prodotti effetti e non sussistono, pertanto, rapporti giuridici da regolare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  18/05/2001  n. 179  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte