Ordinanza 342/2002 (ECLI:IT:COST:2002:342)
Massima numero 27164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/07/2002;  Decisione del  08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27165


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pagamento di ratei arretrati di pensione - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria - Lamentata violazione dei principî a tutela dei crediti previdenziali e assistenziali, dei diritti inviolabili dell’uomo, nonché del principio di eguaglianza - Motivazione perplessa riguardo alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il titolare di crediti previdenziali possa fruire del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta perplessa riguardo alla rilevanza dal momento che la questione è sollevata "ove la norma fosse ritenuta applicabile anche ai crediti previdenziali ed assistenziali".

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 22  co. 36

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte