Ordinanza 343/2002 (ECLI:IT:COST:2002:343)
Massima numero 27181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, in base ai criteri di determinazione legale - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, in base ai criteri di determinazione legale - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sollevata in relazione agli artt. 24 e 53 della Costituzione, laddove non consente al contribuente di dichiarare ai fini ICI un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico. Infatti identica questione è già stata dichiarata non fondata (con la sentenza n. 111 del 1997) in riferimento all'art. 53 e non sussiste neppure violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la tutela giurisdizionale del contribuente è assicurata dall'impugnabilità degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale.
- Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti (con ordinanza n. 5/2001) per riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 342 del 2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sollevata in relazione agli artt. 24 e 53 della Costituzione, laddove non consente al contribuente di dichiarare ai fini ICI un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico. Infatti identica questione è già stata dichiarata non fondata (con la sentenza n. 111 del 1997) in riferimento all'art. 53 e non sussiste neppure violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la tutela giurisdizionale del contribuente è assicurata dall'impugnabilità degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale.
- Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti (con ordinanza n. 5/2001) per riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 342 del 2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte