Ordinanza 343/2002 (ECLI:IT:COST:2002:343)
Massima numero 27181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/07/2002;  Decisione del  08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ici) - Valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, in base ai criteri di determinazione legale - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sollevata in relazione agli artt. 24 e 53 della Costituzione, laddove non consente al contribuente di dichiarare ai fini ICI un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico. Infatti identica questione è già stata dichiarata non fondata (con la sentenza n. 111 del 1997) in riferimento all'art. 53 e non sussiste neppure violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la tutela giurisdizionale del contribuente è assicurata dall'impugnabilità degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale.

- Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti (con ordinanza n. 5/2001) per riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge n. 342 del 2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte