Ordinanza 344/2002 (ECLI:IT:COST:2002:344)
Massima numero 27182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Privilegio speciale sugli immobili a favore dell’erario per il mancato pagamento dell’imposta da parte dell’erede - Non conoscibilità dell’esistenza del privilegio da parte del terzo acquirente del bene gravato - Prospettato rimedio attraverso l’iscrizione del privilegio presso l’ufficio dei registri immobiliari - Lamentata lesione del diritto di difesa e della capacità contributiva - Pronuncia additiva costituzionalmente non necessitata - Scelta, tra una pluralità di soluzioni, rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposta sulle successioni e donazioni - Privilegio speciale sugli immobili a favore dell’erario per il mancato pagamento dell’imposta da parte dell’erede - Non conoscibilità dell’esistenza del privilegio da parte del terzo acquirente del bene gravato - Prospettato rimedio attraverso l’iscrizione del privilegio presso l’ufficio dei registri immobiliari - Lamentata lesione del diritto di difesa e della capacità contributiva - Pronuncia additiva costituzionalmente non necessitata - Scelta, tra una pluralità di soluzioni, rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili a favore dell'erario per il mancato pagamento dell'imposta da parte dell'erede operi quando abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo, ipotizzando l'inserimento nel predetto art. 41 "di una norma che imponga all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso l'Ufficio dei registri immobiliari". Infatti a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
- Sulla discrezionalità del legislatore in caso di pluralità di soluzioni v. sentenza citata n. 291/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili a favore dell'erario per il mancato pagamento dell'imposta da parte dell'erede operi quando abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo, ipotizzando l'inserimento nel predetto art. 41 "di una norma che imponga all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso l'Ufficio dei registri immobiliari". Infatti a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
- Sulla discrezionalità del legislatore in caso di pluralità di soluzioni v. sentenza citata n. 291/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 41
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte