Ordinanza 345/2002 (ECLI:IT:COST:2002:345)
Massima numero 27186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  08/07/2002;  Decisione del  08/07/2002
Deposito del 12/07/2002; Pubblicazione in G. U. 17/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Passivo fallimentare - Ordine dei privilegi a favore dei crediti ammessi (riferito, nella specie, a crediti per retribuzioni e a crediti per contributi concessi per evento sismico) - Questione sollevata in una fase (quella di ammissione dei crediti allo stato passivo) in cui non deve farsi applicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella procedura fallimentare il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis del codice civile. Infatti la questione è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, mentre soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; sicché la questione, concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione, è priva di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/1990  n. 76  art. 39  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte