Sentenza 346/2002 (ECLI:IT:COST:2002:346)
Massima numero 27214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lombardia - Confessioni religiose - Realizzazione di edifici e attrezzature destinati al culto - Accesso ai contributi previsti - Condizione che le confessioni richiedenti abbiano regolato i loro rapporti con lo stato sulla base di intesa (ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della costituzione ) - Contrasto con l’eguale libertà delle confessioni religiose e con l’eguaglianza dei singoli nel godimento della libertà di culto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Regione lombardia - Confessioni religiose - Realizzazione di edifici e attrezzature destinati al culto - Accesso ai contributi previsti - Condizione che le confessioni richiedenti abbiano regolato i loro rapporti con lo stato sulla base di intesa (ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della costituzione ) - Contrasto con l’eguale libertà delle confessioni religiose e con l’eguaglianza dei singoli nel godimento della libertà di culto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l'erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame.
- Cfr. sentenze n. 195/1993, n. 467/1992 e ordinanza n. 379/2001, richiamate a proposito del problema della qualificazione delle confessioni religiose.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l'erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame.
- Cfr. sentenze n. 195/1993, n. 467/1992 e ordinanza n. 379/2001, richiamate a proposito del problema della qualificazione delle confessioni religiose.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
09/05/1992
n. 20
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
co. 1
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte