Ordinanza 347/2002 (ECLI:IT:COST:2002:347)
Massima numero 27206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna che non modifichi il titolo del reato - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Prospettata disparità di trattamento dell’imputato giudicato con rito abbreviato rispetto all’imputato giudicato con rito ordinario, con violazione del principio del contraddittorio e del potere-dovere di impugnazione del p.m., connesso all’esercizio dell’azione penale - Questione già oggetto di giudizio - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna che non modifichi il titolo del reato - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Prospettata disparità di trattamento dell’imputato giudicato con rito abbreviato rispetto all’imputato giudicato con rito ordinario, con violazione del principio del contraddittorio e del potere-dovere di impugnazione del p.m., connesso all’esercizio dell’azione penale - Questione già oggetto di giudizio - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporrre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Le argomentazioni in base alle quali la Corte ha escluso, con precedente decisione, il contrasto della norma con l'art. 111 della Costituzione e la già evidenziata 'ratio' della norma stessa, valgono ad escludere la violazione anche degli ulteriori parametri, cui si riferisce l'attuale rimettente.
- Cfr. ordinanza n. 421/2001, richiamata quale precedente alla decisione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporrre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Le argomentazioni in base alle quali la Corte ha escluso, con precedente decisione, il contrasto della norma con l'art. 111 della Costituzione e la già evidenziata 'ratio' della norma stessa, valgono ad escludere la violazione anche degli ulteriori parametri, cui si riferisce l'attuale rimettente.
- Cfr. ordinanza n. 421/2001, richiamata quale precedente alla decisione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 443
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte