Ordinanza 349/2002 (ECLI:IT:COST:2002:349)
Massima numero 27219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione alla richiesta della parte offesa - Mancata previsione della possibilità che all’udienza camerale partecipi anche la persona cui il soggetto offeso querelante ha attribuito la commissione di reati - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione alla richiesta della parte offesa - Mancata previsione della possibilità che all’udienza camerale partecipi anche la persona cui il soggetto offeso querelante ha attribuito la commissione di reati - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati". Nella specie, la pronuncia additiva richiesta dal rimettente nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere, trattandosi di procedimento che a causa di un non corretto andamento delle indagini è stato gestito contro ignoti, nel quale, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione relativamente al giudizio 'a quo', il giudice per le indagini prelimiinari non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione del pubblico ministero ed opponente.
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati". Nella specie, la pronuncia additiva richiesta dal rimettente nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere, trattandosi di procedimento che a causa di un non corretto andamento delle indagini è stato gestito contro ignoti, nel quale, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione relativamente al giudizio 'a quo', il giudice per le indagini prelimiinari non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione del pubblico ministero ed opponente.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 410
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 409
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Altri parametri e norme interposte