Ordinanza 350/2002 (ECLI:IT:COST:2002:350)
Massima numero 27196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all’adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilità per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all’adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilità per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 35
co.
legge
04/05/1983
n. 184
art. 27
co.
legge
04/05/1983
n. 184
art. 28
co.
legge
28/03/2001
n. 149
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea in materia di adozione di minori (Strasburgo 24/04/1967)
n.
art.
legge 22/05/1974
n. 357
art.