Ordinanza 351/2002 (ECLI:IT:COST:2002:351)
Massima numero 27197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Sanità - Rapporti giuridici pregressi facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali - Trasferimento di diritto della legittimazione sostanziale e processuale alle neoistituite aziende sanitarie locali, anziché alla regione - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto alla difesa e dei principî della legislazione dello stato - Possibile incidenza sulla questione dell’intervenuto mutamento di uno dei parametri costituzionali indicati dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità.
Regione liguria - Sanità - Rapporti giuridici pregressi facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali - Trasferimento di diritto della legittimazione sostanziale e processuale alle neoistituite aziende sanitarie locali, anziché alla regione - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto alla difesa e dei principî della legislazione dello stato - Possibile incidenza sulla questione dell’intervenuto mutamento di uno dei parametri costituzionali indicati dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, censurati, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali. Il giudice 'a quo' ha, nella specie, omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento.
- Cfr. ordinanza n. 523/2000, citata quale precedente alla decisione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, censurati, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali. Il giudice 'a quo' ha, nella specie, omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento.
- Cfr. ordinanza n. 523/2000, citata quale precedente alla decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 1
co.
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte