Ordinanza 352/2002 (ECLI:IT:COST:2002:352)
Massima numero 27198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/07/2002; Decisione del
08/07/2002
Deposito del 16/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Sanità - Rapporti giuridici pregressi già facenti capo alle unità sanitarie locali - Trasferimento di diritto alle neoistituite aziende sanitarie locali - Legittimazione di queste ultime, sostanziale e processuale, attiva e passiva - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto alla difesa e dei principî fondamentali che richiedono, in particolare, di porre a carico delle regioni, e non delle aziende sanitarie, i debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali - Sopravvenuta modifica di una delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Regione liguria - Sanità - Rapporti giuridici pregressi già facenti capo alle unità sanitarie locali - Trasferimento di diritto alle neoistituite aziende sanitarie locali - Legittimazione di queste ultime, sostanziale e processuale, attiva e passiva - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto alla difesa e dei principî fondamentali che richiedono, in particolare, di porre a carico delle regioni, e non delle aziende sanitarie, i debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali - Sopravvenuta modifica di una delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché riesamini, alla luce dell'intervenuta sostituzione dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali.
- Cfr. ordinanze n. 382/2001, nn. 72, 76, 117 e 164/2002, citate quali precedenti alla decisione.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché riesamini, alla luce dell'intervenuta sostituzione dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, i termini della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali.
- Cfr. ordinanze n. 382/2001, nn. 72, 76, 117 e 164/2002, citate quali precedenti alla decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 1
co.
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte