Sentenza 353/2002 (ECLI:IT:COST:2002:353)
Massima numero 27213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giurisdizioni speciali - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Composizione - Partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile, designati quali giudici aggregati - Lesione del principio di indipendenza e terzietà del giudice - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Giurisdizioni speciali - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Composizione - Partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici, già funzionari del genio civile, designati quali giudici aggregati - Lesione del principio di indipendenza e terzietà del giudice - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza.
- Sull'esigenza di garanzie di indipendenza e di imparzialità dei funzionari pubblici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, cfr. le citate sentenze n. 158/1995, n. 2/1974, n. 27/1972, n. 49/1968, n. 196/1982, n. 177/1973, nn. 1 e 30/1967, n. 55/1966, n. 103/1964; sulla posizione e sui vincoli degli stessi nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, cfr. le richiamate sentenze n. 451/1989, n. 196/1982, n. 49/1968, n. 30/1967, n. 25/1976.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza.
- Sull'esigenza di garanzie di indipendenza e di imparzialità dei funzionari pubblici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, cfr. le citate sentenze n. 158/1995, n. 2/1974, n. 27/1972, n. 49/1968, n. 196/1982, n. 177/1973, nn. 1 e 30/1967, n. 55/1966, n. 103/1964; sulla posizione e sui vincoli degli stessi nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, cfr. le richiamate sentenze n. 451/1989, n. 196/1982, n. 49/1968, n. 30/1967, n. 25/1976.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
11/12/1933
n. 1775
art. 138
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte