Sentenza 354/2002 (ECLI:IT:COST:2002:354)
Massima numero 27220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilità soltanto se il fatto è commesso da chi abbia già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale - Irrazionalità intrinseca della disciplina, con violazione dei principî di legalità e della funzione rieducativa della pena nonché del principio di offensività del reato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, del codice penale, che punisce con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma - e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione - poiché essa non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma una qualità personale del soggetto. Risulta altresì vanificata la finalità rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena nonché sussiste l'aperta violazione del principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del limite ivi posto alla discrezionalità del legislatore che, nella specie, è quello di impedire la trasformazione in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale, in dipendenza della qualità di condannato per determinati delitti.

- Con riferimento al reato di ubriachezza e alla relativa aggravante, v. le ordinanze citate n. 53/1972, n. 185/1971 e n. 155/1971.

- Sul principio di offensività del reato, v. le sentenze richiamate n. 263/2000 e n. 360/1995.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 688  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte