Ordinanza 356/2002 (ECLI:IT:COST:2002:356)
Massima numero 27208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Istanza per l’ammissione al beneficio - Obbligo di decisione, a pena di nullità assoluta, entro i termini stabiliti, anche nel caso in cui siano state richieste dal giudice le informazioni previste (dall’art. 1, commi 9-bis e 9-ter della legge n. 217 del 1990) - Asserita lesione del principio di ragionevolezza e dell’obbligo di idonea motivazione dei provvedimenti giurisdizionali nonché prospettato contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa legge", sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione. Infatti, poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 ha disposto, dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002), l'abrogazione della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (art. 299) e le disposizioni censurate sono state parzialmente trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5, comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza, il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 6  co. 1

legge  30/07/1990  n. 217  art. 6  co. 1

legge  29/03/2001  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte