Ordinanza 357/2002 (ECLI:IT:COST:2002:357)
Massima numero 27209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Servitù - Servitù coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano («servitù di metanodotto») - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, rispetto al previsto obbligo di dare passaggio alle condotte di acque e alla diversa limitazione della proprietà - Disomogeneità delle situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Servitù - Servitù coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano («servitù di metanodotto») - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, rispetto al previsto obbligo di dare passaggio alle condotte di acque e alla diversa limitazione della proprietà - Disomogeneità delle situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti - benché non possa essere negata l'esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano - solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1033 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti - benché non possa essere negata l'esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano - solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 1033
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte