Ordinanza 358/2002 (ECLI:IT:COST:2002:358)
Massima numero 27215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Acque pubbliche - Obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica - Disposizione regionale attuativa del decreto legislativo n. 152 del 1999 - Emanazione in assenza delle prescritte linee-guida ministeriali per la predisposizione del bilancio idrico di bacino - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale in materia - Genericità della censura prospettata sulla base di un parametro costituzionale non applicabile - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,n. 28 sollevata in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione, nella parte in cui nel dare attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dispone che le regioni possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino. Infatti nel prospettare la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117 della Costituzione il ricorrente omette di considerare che tale disposizione disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di autonomia speciale. Per quanto concerne poi la violazione, da parte della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, la censura è formulata in termini del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto e lamentandosi solo il mancato rispetto di "orientamenti comunitari" non meglio specificati.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  27/11/2001  n. 28  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 34