Ordinanza 360/2002 (ECLI:IT:COST:2002:360)
Massima numero 27250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 17/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Poteri del giudice dell’esecuzione - Esclusione della concedibilità del beneficio in caso di accertata inesistenza della causa ostativa di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Lamentata irragionevolezza, a fronte della possibilità di revoca della sospensione condizionale, in caso di accertata sussistenza di una causa ostativa non rilevata dal giudice di merito, nonché disparità di trattamento dei soggetti decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione ai fini del riconoscimento del beneficio - Erroneità della premessa assunta - Manifesta infondatezza della questione.
Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Poteri del giudice dell’esecuzione - Esclusione della concedibilità del beneficio in caso di accertata inesistenza della causa ostativa di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen. - Lamentata irragionevolezza, a fronte della possibilità di revoca della sospensione condizionale, in caso di accertata sussistenza di una causa ostativa non rilevata dal giudice di merito, nonché disparità di trattamento dei soggetti decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione ai fini del riconoscimento del beneficio - Erroneità della premessa assunta - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale. Infatti la premessa su cui si fonda la richiesta del giudice 'a quo' è palesemente erronea poiché mentre il giudice della esecuzione, quando - esercitando il potere attribuitogli dall’articolo in questione - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative, nel caso alternativo e opposto di concessione 'ex novo' di quello stesso beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla sfera della cognizione.
- Con riguardo alla idoneità come 'tertium comparationis' di norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali, v., 'ex plurimis', sentenze citate n. 344/1999, n. 402/1996, n. 295 e n. 201/1995.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale. Infatti la premessa su cui si fonda la richiesta del giudice 'a quo' è palesemente erronea poiché mentre il giudice della esecuzione, quando - esercitando il potere attribuitogli dall’articolo in questione - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative, nel caso alternativo e opposto di concessione 'ex novo' di quello stesso beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla sfera della cognizione.
- Con riguardo alla idoneità come 'tertium comparationis' di norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali, v., 'ex plurimis', sentenze citate n. 344/1999, n. 402/1996, n. 295 e n. 201/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 674
co. 1
legge
26/03/2001
n. 128
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte