Ordinanza 361/2002 (ECLI:IT:COST:2002:361)
Massima numero 27251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo di astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa formalmente distinta, ma con contenuto identico - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di imparzialità del giudice - Questione sollevata prospettando una duplice possibilità interpretativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo di astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa formalmente distinta, ma con contenuto identico - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di imparzialità del giudice - Questione sollevata prospettando una duplice possibilità interpretativa della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per prospettazione perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che "il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico abbia l'obbligo di astenersi". Infatti è preliminare il rilievo che il giudice della ricusazione prospetta la questione in vista della soluzione di una alternativa interpretativa circa la portata della disposizione processuale: una alternativa che spetta al giudice risolvere, assegnando alla norma un preciso significato, prima di prospettare un problema di conformità alla Costituzione.
- Sulla inammissibilità per prospettazione perplessa e ancipite v. citate ordinanze n. 418 e n. 201/2000.
Manifesta inammissibilità, per prospettazione perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che "il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma con contenuto identico abbia l'obbligo di astenersi". Infatti è preliminare il rilievo che il giudice della ricusazione prospetta la questione in vista della soluzione di una alternativa interpretativa circa la portata della disposizione processuale: una alternativa che spetta al giudice risolvere, assegnando alla norma un preciso significato, prima di prospettare un problema di conformità alla Costituzione.
- Sulla inammissibilità per prospettazione perplessa e ancipite v. citate ordinanze n. 418 e n. 201/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte