Ordinanza 362/2002 (ECLI:IT:COST:2002:362)
Massima numero 27252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Misure contro la mafia - Obbligo, per i sottoposti a misure di prevenzione, di comunicare le variazioni patrimoniali che li riguardino - Sanzione penale in caso di inosservanza - Lamentata lesione dei principî di ragionevolezza, di proporzionalità tra disvalore del fatto e sanzione, e di finalità rieducativa della pena, nonché del principio della personalità della responsabilità penale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Reati e pene - Misure contro la mafia - Obbligo, per i sottoposti a misure di prevenzione, di comunicare le variazioni patrimoniali che li riguardino - Sanzione penale in caso di inosservanza - Lamentata lesione dei principî di ragionevolezza, di proporzionalità tra disvalore del fatto e sanzione, e di finalità rieducativa della pena, nonché del principio della personalità della responsabilità penale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni.
- Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni.
- Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/09/1982
n. 646
art. 30
co.
legge
13/09/1982
n. 646
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte