Ordinanza 362/2002 (ECLI:IT:COST:2002:362)
Massima numero 27252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Misure contro la mafia - Obbligo, per i sottoposti a misure di prevenzione, di comunicare le variazioni patrimoniali che li riguardino - Sanzione penale in caso di inosservanza - Lamentata lesione dei principî di ragionevolezza, di proporzionalità tra disvalore del fatto e sanzione, e di finalità rieducativa della pena, nonché del principio della personalità della responsabilità penale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni.

- Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 30  co. 

legge  13/09/1982  n. 646  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte