Ordinanza 363/2002 (ECLI:IT:COST:2002:363)
Massima numero 27253
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un deputato nel corso di interviste e trasmissioni televisive - Giudizio civile a suo carico per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, del tribunale di lanciano - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 16 gennaio 2001, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti, in ordine al profilo soggettivo, entrambi gli organi, competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, sono legittimati ad essere parti del conflitto; e, per quanto attiene al profilo oggettivo, la lesione lamentata dal Tribunale della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, costituisce materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  16/01/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3