Ordinanza 365/2002 (ECLI:IT:COST:2002:365)
Massima numero 27255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Assunzione di prove - Dibattimento - Dichiarazioni lette per la contestazione - Acquisizione al fascicolo del dibattimento e valutazione come prova dei fatti affermati anche ai fini della credibilità del teste - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con lesione del diritto di difesa e di azione nonché dei principî di non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Assunzione di prove - Dibattimento - Dichiarazioni lette per la contestazione - Acquisizione al fascicolo del dibattimento e valutazione come prova dei fatti affermati anche ai fini della credibilità del teste - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con lesione del diritto di difesa e di azione nonché dei principî di non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 101, 111, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati". Infatti i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
- In senso conforme ordinanza n. 36/2002 e sentenza n. 32/2002, qui citate.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 101, 111, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati". Infatti i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
- In senso conforme ordinanza n. 36/2002 e sentenza n. 32/2002, qui citate.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte