Sentenza 152/2022 (ECLI:IT:COST:2022:152)
Massima numero 44846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
27/04/2022; Decisione del
27/04/2022
Deposito del 17/06/2022; Pubblicazione in G. U. 22/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoratori impiegati negli Organismi di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica - Requisiti - Assenza della qualità di indagato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per taluni delitti - Equiparazione a coloro di cui è stata accertata la responsabilità penale, sia pure in via non definitiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138014).
Lavoro - Rapporto di lavoro - Lavoratori impiegati negli Organismi di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica - Requisiti - Assenza della qualità di indagato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per taluni delitti - Equiparazione a coloro di cui è stata accertata la responsabilità penale, sia pure in via non definitiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138014).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'Allegato 2, punto C, n. 3), lett. a), del d.lgs. n. 20 del 2018, limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso». La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, prevede che i rappresentanti, gli amministratori e il personale addetto degli enti accreditati a svolgere i compiti di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica non devono, tra l'altro, essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis cod. pen. Si prevede così che la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (quello al lavoro) scatti, in correlazione con taluni delitti, sin dal momento in cui la persona sia sottoposta al procedimento penale, senza richiedere non solo che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevedendo che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. In tal modo, essa si pone in contrasto con la linea tendenziale dell'ordinamento, che radica il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l'accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità. Inoltre, la questione sollevata dal rimettente - ancora in riferimento all'art. 3 Cost. - chiama in causa anche la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco; bilanciamento che, nella fattispecie in esame, è stato operato in maniera non equilibrata. (Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 78/2005 - mass. 29231; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 239/1996 - mass. 22973).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'Allegato 2, punto C, n. 3), lett. a), del d.lgs. n. 20 del 2018, limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso». La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, prevede che i rappresentanti, gli amministratori e il personale addetto degli enti accreditati a svolgere i compiti di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica non devono, tra l'altro, essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis cod. pen. Si prevede così che la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (quello al lavoro) scatti, in correlazione con taluni delitti, sin dal momento in cui la persona sia sottoposta al procedimento penale, senza richiedere non solo che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevedendo che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. In tal modo, essa si pone in contrasto con la linea tendenziale dell'ordinamento, che radica il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l'accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità. Inoltre, la questione sollevata dal rimettente - ancora in riferimento all'art. 3 Cost. - chiama in causa anche la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco; bilanciamento che, nella fattispecie in esame, è stato operato in maniera non equilibrata. (Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 78/2005 - mass. 29231; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 239/1996 - mass. 22973).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2018
n. 20
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte