Ordinanza 366/2002 (ECLI:IT:COST:2002:366)
Massima numero 27217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Soggetti privi di reddito o con reddito al disotto della soglia di povertà - Accesso al reddito minimo di inserimento - Condizione negativa di disponibilità patrimoniali - Mancata fissazione di un congruo limite al valore economico dei beni mobiliari e immobiliari eventualmente posseduti dall’istante - Lamentata irragionevole lesione del principio di parità di trattamento - Mancata verifica in ordine ad una possibile interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone condizioni negative di ordine patrimoniale - ritenute eccessivamente onerose a fronte di situazioni che non superano la "soglia di povertà" - per l'accesso all'istituto del reddito minimo di inserimento. Infatti il rimettente ha lasciato incompiuto quel tentativo di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è tenuto prima di sollevare l'incidente di costituzionalità.

- V., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 322/2001, n. 177/2000 e n. 592/2000.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/06/1998  n. 237  art. 6  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte