Ordinanza 368/2002 (ECLI:IT:COST:2002:368)
Massima numero 27221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incidente probatorio - Preclusione alla possibilità di farne richiesta dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari - Lamentata irragionevolezza, con lesione del diritto alla prova, dei diritti di azione e di difesa e del principio di parità tra le parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incidente probatorio - Preclusione alla possibilità di farne richiesta dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari - Lamentata irragionevolezza, con lesione del diritto alla prova, dei diritti di azione e di difesa e del principio di parità tra le parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto le norme censurate prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infatti la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, sicché consentirne l'assunzione comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio e una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento.
- Su una questione analoga, v. citata ordinanza n. 118/2001.
- Sull'assunzione della prova in caso di pericolo di perdita irrimediabile, v. citata sentenza n. 77/1994.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto le norme censurate prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infatti la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, sicché consentirne l'assunzione comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio e una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento.
- Su una questione analoga, v. citata ordinanza n. 118/2001.
- Sull'assunzione della prova in caso di pericolo di perdita irrimediabile, v. citata sentenza n. 77/1994.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 392
co.
codice di procedura penale
n.
art. 393
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte