Ordinanza 369/2002 (ECLI:IT:COST:2002:369)
Massima numero 27222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Sussistenza di un nesso causale tra le false comunicazioni sociali e il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di personalità della responsabilità penale - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 2621 del codice civile, non richiede, per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta, un nesso causale tra le false comunicazione sociali ed il successivo fallimento della società. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono sopravvenute modifiche normative che investono sia la norma incriminatrice censurata sia quella da essa richiamata, sicché si rende necessario il riesame della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 223  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte