Ordinanza 370/2002 (ECLI:IT:COST:2002:370)
Massima numero 27223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa dal reato - Obbligatoria fissazione di un’udienza in camera di consiglio - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e di soggezione del giudice alla sola legge nonché disparità di trattamento, rispetto alla richiesta di proroga delle indagini preliminari - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa dal reato - Obbligatoria fissazione di un’udienza in camera di consiglio - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e di soggezione del giudice alla sola legge nonché disparità di trattamento, rispetto alla richiesta di proroga delle indagini preliminari - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, sull'assunto della superfluità della fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, avanzata dalla persona offesa. Infatti la censura piuttosto che essere dedotta quale conseguenza astratta e generale della norma impugnata, appare centrata sulle conseguenze di mero fatto che essa è in grado di generare; e in tale prospettiva appaiono insussistenti tutte le dedotte violazioni.
- Per un precedente sostanzialmente identico, v. citata ordinanza n. 408/2001.
- Con particolare riguardo al parametro 97 Cost., v. citate ordinanze n. 204/2001 e n. 490/2000.
- Con riguardo al parametro 3 Cost., v. citata sentenza n. 88/1991.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, sull'assunto della superfluità della fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, prevista nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, avanzata dalla persona offesa. Infatti la censura piuttosto che essere dedotta quale conseguenza astratta e generale della norma impugnata, appare centrata sulle conseguenze di mero fatto che essa è in grado di generare; e in tale prospettiva appaiono insussistenti tutte le dedotte violazioni.
- Per un precedente sostanzialmente identico, v. citata ordinanza n. 408/2001.
- Con particolare riguardo al parametro 97 Cost., v. citate ordinanze n. 204/2001 e n. 490/2000.
- Con riguardo al parametro 3 Cost., v. citata sentenza n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 410
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte