Ordinanza 371/2002 (ECLI:IT:COST:2002:371)
Massima numero 27224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 18/07/2002; Pubblicazione in G. U. 24/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Emissione su richiesta del pubblico ministero, in assenza di ogni forma di contraddittorio con la difesa - Lamentato contrasto con il principio del giusto processo, del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Emissione su richiesta del pubblico ministero, in assenza di ogni forma di contraddittorio con la difesa - Lamentato contrasto con il principio del giusto processo, del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, da un lato, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principî del pieno contraddittorio e della parità delle parti.
- Sul diritto di difesa in relazione al giudizio immediato, v. citata ordinanza n. 203/2002.
- Sui principî del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, v. citate sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto precluderebbe alla difesa la possibilità di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Infatti, da un lato, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non privano la difesa di esercitare le più opportune iniziative defensionali prima dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio; dall'altro, le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano il giudizio immediato, rendono non evocabili i principî del pieno contraddittorio e della parità delle parti.
- Sul diritto di difesa in relazione al giudizio immediato, v. citata ordinanza n. 203/2002.
- Sui principî del "giusto processo", non evocabili in relazione alle forme introduttive del giudizio, v. citate sentenza n. 115/2001 e ordinanza n. 203/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 455
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte