Sentenza 372/2002 (ECLI:IT:COST:2002:372)
Massima numero 27231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 22/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della mancata impugnazione, nel giudizio 'a quo', di un precedente atto lesivo - Infondatezza.
Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della mancata impugnazione, nel giudizio 'a quo', di un precedente atto lesivo - Infondatezza.
Testo
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività del ricorso introduttivo del giudizio 'a quo' (formulata in base all'assunto che la ricorrente non avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio superiore della magistratura, meramente ricognitiva della prima), in quanto il giudice rimettente ha esaminato e risolto nel senso dell'infondatezza l'eccezione di tardività del ricorso.
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività del ricorso introduttivo del giudizio 'a quo' (formulata in base all'assunto che la ricorrente non avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio superiore della magistratura, meramente ricognitiva della prima), in quanto il giudice rimettente ha esaminato e risolto nel senso dell'infondatezza l'eccezione di tardività del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte