Sentenza 372/2002 (ECLI:IT:COST:2002:372)
Massima numero 27232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 22/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della insussistente condizione per l’operatività del beneficio di cui si chiede l’applicazione - Infondatezza.
Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della insussistente condizione per l’operatività del beneficio di cui si chiede l’applicazione - Infondatezza.
Testo
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per insussistenza delle condizioni per l'applicabilità della norma censurata (mancata convivenza della ricorrente con la madre handicappata), in quanto l'art. 19 della legge n. 53/2000 ha esplicitamente soppresso la condizione in questione.
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per insussistenza delle condizioni per l'applicabilità della norma censurata (mancata convivenza della ricorrente con la madre handicappata), in quanto l'art. 19 della legge n. 53/2000 ha esplicitamente soppresso la condizione in questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte