Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Clausole di salvaguardia - Efficacia - Necessità, per la normativa statale, di rispettare gli statuti di autonomia - Presunzione di non applicabilità della normativa statale in apparente contrasto con quella degli enti ad autonomia differenziata - Limite - Non operatività delle clausole di salvaguardia a fronte dell'esercizio, da parte statale, di una competenza esclusiva prevalente. (Classif. 036006).
Le clausole di salvaguardia, con le quali il legislatore intende preservare gli enti ad autonomia speciale dalla necessità di dare applicazione a talune delle disposizioni contenute nelle leggi statali, nel caso in cui queste intervengano in ambiti riservati all'autonomia statutaria di tali enti, non possono essere qualificate come mere formule di stile, prive di significato normativo, perché ad esse deve essere, di volta in volta, riconosciuta la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni di legge statale agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che esse non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. In generale, tali clausole implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. (Precedenti: S. 46/2022 - mass. 44602; S. 107/2021 - mass. 43924; S. 191/2017 - mass. 41911; S. 273/2015 - mass. 38679; S. 241/2012 - mass. 36670).
La presenza delle clausole di salvaguardia nella legislazione statale non consente di ritenere per ciò solo inapplicabili, nel territorio degli enti ad autonomia speciale, le disposizioni cui accedono, poiché esse impongono una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate. In particolare, la sola presenza di una clausola di salvaguardia non determina, di per sé, l'inapplicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni di legge statale cui essa rimanda, allorché gli ambiti investiti da tali disposizioni siano ascrivibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale o rispetto alle quali la Regione resistente non può opporre alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione statutaria. Lo stesso è, inoltre, a dirsi nel caso in cui specifiche disposizioni di legge statale, malgrado le predette clausole, facciano comunque espresso riferimento ad uno o più enti ad autonomia speciale, ovvero al complesso di essi, con la conseguenza che l'operatività di tali clausole deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41269; S. 94/2018 - mass. 41306; S. 231/2017 - mass. 41844; S. 151/2017 - mass. 41349; S. 40/2016 - mass. 38747).