Sentenza 372/2002 (ECLI:IT:COST:2002:372)
Massima numero 27235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 22/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
T. 372/02 f. provincia di bolzano - Uffici giudiziari - Vincitori del concorso di uditori giudiziari - Necessità di assistere parenti disabili - Limite al mutamento di sede (fuori dal territorio provinciale) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
T. 372/02 f. provincia di bolzano - Uffici giudiziari - Vincitori del concorso di uditori giudiziari - Necessità di assistere parenti disabili - Limite al mutamento di sede (fuori dal territorio provinciale) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
Testo
Il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del diritto a scegliere, qualora assistano un parente disabile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sull'intero territorio nazionale, trova giustificazione nel fatto che essi - pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati - sono destinatari di una disciplina speciale, con stato giuridico in parte differenziato, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, quali la stabilità e la funzionalità degli uffici giudiziari della Provincia e l'effettivo rispetto del bilinguismo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- Sui principî in tema di assistenza a persone handicappate, v. citate sentenze n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997.
Il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del diritto a scegliere, qualora assistano un parente disabile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sull'intero territorio nazionale, trova giustificazione nel fatto che essi - pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati - sono destinatari di una disciplina speciale, con stato giuridico in parte differenziato, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, quali la stabilità e la funzionalità degli uffici giudiziari della Provincia e l'effettivo rispetto del bilinguismo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- Sui principî in tema di assistenza a persone handicappate, v. citate sentenze n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/07/1976
n. 752
art. 38
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
26/01/1980
n. 84
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte