Sentenza 373/2002 (ECLI:IT:COST:2002:373)
Massima numero 27241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Termini normativi della questione - Appropriata indicazione operata dal giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità, sull’assunto contrario - Infondatezza.
Termini normativi della questione - Appropriata indicazione operata dal giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità, sull’assunto contrario - Infondatezza.
Testo
La mancata censura anche della disposizione che si limita a ribadire il contenuto della norma impugnata, ovvero di norme che non incidono direttamente sulla fattispecie all'esame del rimettente, non comporta inammissibilità della questione per erronea indicazione delle norme applicabili.
La mancata censura anche della disposizione che si limita a ribadire il contenuto della norma impugnata, ovvero di norme che non incidono direttamente sulla fattispecie all'esame del rimettente, non comporta inammissibilità della questione per erronea indicazione delle norme applicabili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte