Sentenza 375/2002 (ECLI:IT:COST:2002:375)
Massima numero 27249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposte complementari e suppletive - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - Applicabilità anche nelle ipotesi di situazioni non condonabili 'ratione temporis' - Prospettata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza, per contraddizione rispetto alla finalità del condono fiscale e per differenziato regime delle imposte - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposte complementari e suppletive - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - Applicabilità anche nelle ipotesi di situazioni non condonabili 'ratione temporis' - Prospettata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza, per contraddizione rispetto alla finalità del condono fiscale e per differenziato regime delle imposte - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma censurata che, nel contesto del condono fiscale previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, sospende, in via preventiva e per un limitato periodo di tempo, i termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni non condonabili, trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di fronteggiare il sensibile aggravio di lavoro che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalle attività connesse al condono, con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini; né, sotto altro profilo, tale scelta viola il principio di uguaglianza, poiché in base al principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, rientra nella discrezionalità del legislatore adattare ai vari tributi istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
- Sulla proroga dei termini di decadenza e di prescrizione nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, v. citata sentenza n. 177/1992; sulla proroga legale dei termini di prescrizione e decadenza correlata alla soppressione di numerosi uffici del registro ed alla ristrutturazione di altri, v. citata sentenza n. 238/1984.
- Con riguardo alle finalità del condono fiscale, v. citate sentenze n. 361/1992 e n. 321/1995.
- Sul principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, v. citata sentenza n. 430/1995.
- Con riferimento al condono fiscale del 1982 e alla legittimità della proroga dei termini per la sola IVA e non anche per le imposte dirette, v. citata sentenza n. 575/1988.
La norma censurata che, nel contesto del condono fiscale previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, sospende, in via preventiva e per un limitato periodo di tempo, i termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni non condonabili, trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di fronteggiare il sensibile aggravio di lavoro che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalle attività connesse al condono, con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini; né, sotto altro profilo, tale scelta viola il principio di uguaglianza, poiché in base al principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, rientra nella discrezionalità del legislatore adattare ai vari tributi istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
- Sulla proroga dei termini di decadenza e di prescrizione nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, v. citata sentenza n. 177/1992; sulla proroga legale dei termini di prescrizione e decadenza correlata alla soppressione di numerosi uffici del registro ed alla ristrutturazione di altri, v. citata sentenza n. 238/1984.
- Con riguardo alle finalità del condono fiscale, v. citate sentenze n. 361/1992 e n. 321/1995.
- Sul principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, v. citata sentenza n. 430/1995.
- Con riferimento al condono fiscale del 1982 e alla legittimità della proroga dei termini per la sola IVA e non anche per le imposte dirette, v. citata sentenza n. 575/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 413
art. 57
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte