Sentenza 376/2002 (ECLI:IT:COST:2002:376)
Massima numero 27284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Genova nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in riferimento alla legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'assorbente ragione che il relativo atto è stato depositato quando il termine di cui all'art. 23, terzo comma, delle norme integrative era scaduto, anche se dovesse computarsene la decorrenza dal giorno della pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale.
E' inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Genova nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in riferimento alla legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'assorbente ragione che il relativo atto è stato depositato quando il termine di cui all'art. 23, terzo comma, delle norme integrative era scaduto, anche se dovesse computarsene la decorrenza dal giorno della pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/2000
n. 340
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 23
co. 3