Sentenza 376/2002 (ECLI:IT:COST:2002:376)
Massima numero 27285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Termini normativi e 'thema decidendum' - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
Termini normativi e 'thema decidendum' - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
Testo
La questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ciò in quanto essa è stata sollevata con ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge. Nella specie, pur non ponendosi il problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione - che ha posto su basi rinnovate il riparto di competenze normative e regolamentari tra Stato e Regioni - è evidente che la sorte dei regolamenti legittimamente emanati, prima della riforma, in base alla legge impugnata, discende dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema, mentre non mancherebbero gli strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, ritenute in contrasto con le attribuzioni ora spettanti alle regioni, aprendo così anche la strada ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della compatibilità della legge in esame nel nuovo quadro costituzionale.
- Cfr., sul principio di continuità, la citata sentenza n. 13/1974.
La questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nel testo anteriore alla riforma recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e ciò in quanto essa è stata sollevata con ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge. Nella specie, pur non ponendosi il problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione - che ha posto su basi rinnovate il riparto di competenze normative e regolamentari tra Stato e Regioni - è evidente che la sorte dei regolamenti legittimamente emanati, prima della riforma, in base alla legge impugnata, discende dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema, mentre non mancherebbero gli strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, ritenute in contrasto con le attribuzioni ora spettanti alle regioni, aprendo così anche la strada ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della compatibilità della legge in esame nel nuovo quadro costituzionale.
- Cfr., sul principio di continuità, la citata sentenza n. 13/1974.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 1
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 2
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 3
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte