Sentenza 376/2002 (ECLI:IT:COST:2002:376)
Massima numero 27286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle regioni liguria ed emilia-romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle regioni liguria ed emilia-romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.
Testo
Lo strumento della delegificazione utilizzato per la semplificazione di procedimenti amministrativi dalla legge n. 340 del 2000 riguarda e può riguardare - oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato - disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli e la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale, per cui, l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, 'in parte qua', delle norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale. E' questa, infatti, l'unica lettura, coerente con il sistema e con i presupposti costituzionali, rispettosa, quindi, del rapporto costituzionalmente dovuto tra fonti statali e fonti regionali, che deve essere data dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) della legge 24 novembre 2000, n. 340, con conseguente non fondatezza della questione di legittimità di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 118, comma pirmo della Costituzione.
- Sui limiti all'intervento di regolamenti statali nelle materie di competenza regionale, cfr. le richiamate sentenze n. 204/1991, n. 391/1991, n. 461/1992, n. 250/1996, n. 61/1997, n. 420/1999, n. 84/2001; cfr. altresì, sull'ammissibilità dell'intervento "suppletivo" dello Stato, le citate sentenze n. 214/1985, n. 226/1986, n. 165/1989, n. 378/1995, n. 425/1999, n. 507/2000 e l'ordinanza n. 106/2001.
Lo strumento della delegificazione utilizzato per la semplificazione di procedimenti amministrativi dalla legge n. 340 del 2000 riguarda e può riguardare - oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato - disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli e la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale, per cui, l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, 'in parte qua', delle norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale. E' questa, infatti, l'unica lettura, coerente con il sistema e con i presupposti costituzionali, rispettosa, quindi, del rapporto costituzionalmente dovuto tra fonti statali e fonti regionali, che deve essere data dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) della legge 24 novembre 2000, n. 340, con conseguente non fondatezza della questione di legittimità di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 117, comma primo, e 118, comma pirmo della Costituzione.
- Sui limiti all'intervento di regolamenti statali nelle materie di competenza regionale, cfr. le richiamate sentenze n. 204/1991, n. 391/1991, n. 461/1992, n. 250/1996, n. 61/1997, n. 420/1999, n. 84/2001; cfr. altresì, sull'ammissibilità dell'intervento "suppletivo" dello Stato, le citate sentenze n. 214/1985, n. 226/1986, n. 165/1989, n. 378/1995, n. 425/1999, n. 507/2000 e l'ordinanza n. 106/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 1
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 2
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 3
legge
24/11/2000
n. 340
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 20