Sentenza 376/2002 (ECLI:IT:COST:2002:376)
Massima numero 27287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della regione liguria - Ritenuto spostamento in capo al comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principî di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della regione liguria - Ritenuto spostamento in capo al comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principî di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il quale introduce nel decreto legislativo n. 112 del 1998 l'art. 27-bis, recante la disciplina delle misure organizzative per lo sportello unico delle imprese, ha il limitato scopo di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico per l'autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione.
L'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il quale introduce nel decreto legislativo n. 112 del 1998 l'art. 27-bis, recante la disciplina delle misure organizzative per lo sportello unico delle imprese, ha il limitato scopo di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico per l'autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/2000
n. 340
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 129
Altri parametri e norme interposte