Ordinanza 377/2002 (ECLI:IT:COST:2002:377)
Massima numero 27229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione valle d’aosta - Previdenza e assicurazioni sociali - Trattamento pensionistico integrativo per gli ex combattenti residenti nella regione - Ricorso governativo in via principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale del regime d’impugnazione in via principale delle leggi regionali - Applicabilità anche alla regione valle d’aosta - Improcedibilità del ricorso.
Regione valle d’aosta - Previdenza e assicurazioni sociali - Trattamento pensionistico integrativo per gli ex combattenti residenti nella regione - Ricorso governativo in via principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale del regime d’impugnazione in via principale delle leggi regionali - Applicabilità anche alla regione valle d’aosta - Improcedibilità del ricorso.
Testo
E' improcedibile il ricorso proposto dal Governo in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001, recante norme per l'integrazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti. Il giudizio non può infatti avere ulteriore seguito in quanto la nuova disciplina introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, a modifica dell'art. 127 della Costituzione, che ha soppresso la fase del controllo preventivo sulle leggi regionali deliberate ma non ancora promulgate, si applica, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge cost. n. 3, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta; restando comunque salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale contestata, secondo il nuovo testo dell'art. 127.
- V., nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 65/2002, citate nella decisione; v. altresì la sentenza n. 38/1957, richiamata a proposito della stretta correlazione esistente tra l'autonomia delle ragioni a statuto speciale (e le province autonome) e le modalità di impugnazione delle leggi regionali.
E' improcedibile il ricorso proposto dal Governo in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001, recante norme per l'integrazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti. Il giudizio non può infatti avere ulteriore seguito in quanto la nuova disciplina introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, a modifica dell'art. 127 della Costituzione, che ha soppresso la fase del controllo preventivo sulle leggi regionali deliberate ma non ancora promulgate, si applica, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge cost. n. 3, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta; restando comunque salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale contestata, secondo il nuovo testo dell'art. 127.
- V., nello stesso senso, sentenza n. 17/2002 e ordinanza n. 65/2002, citate nella decisione; v. altresì la sentenza n. 38/1957, richiamata a proposito della stretta correlazione esistente tra l'autonomia delle ragioni a statuto speciale (e le province autonome) e le modalità di impugnazione delle leggi regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
17/10/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 127
statuto regione Valle d'Aosta
art. 31
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
legge costituzionale
art. 8
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte