Ordinanza 379/2002 (ECLI:IT:COST:2002:379)
Massima numero 27226
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un membro del parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di roma, sezione i civile - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un membro del parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di roma, sezione i civile - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 17 gennaio 2001, con la quale si è stabilito che le dichiarazioni pronunciate nel corso di trasmissioni televisive da un deputato costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussiste infatti, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione della Corte d'appello e, rispettivamente, della Camera dei deputati a sollevare il conflitto e a resistere ad esso mentre, sotto il profilo oggettivo, viene lamentata la lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, a seguito della detta deliberazione della Camera che ha affermato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Riguardo alla legittimazione degli organi giurisdizionali a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, v., da ultimo, ordinanze citate n. 84, n. 37 e n. 6/2002.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 17 gennaio 2001, con la quale si è stabilito che le dichiarazioni pronunciate nel corso di trasmissioni televisive da un deputato costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussiste infatti, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione della Corte d'appello e, rispettivamente, della Camera dei deputati a sollevare il conflitto e a resistere ad esso mentre, sotto il profilo oggettivo, viene lamentata la lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, a seguito della detta deliberazione della Camera che ha affermato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Riguardo alla legittimazione degli organi giurisdizionali a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, v., da ultimo, ordinanze citate n. 84, n. 37 e n. 6/2002.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/01/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3