Ordinanza 381/2002 (ECLI:IT:COST:2002:381)
Massima numero 27245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Rilevanza della questione - Asserito difetto - Esclusione.
Rilevanza della questione - Asserito difetto - Esclusione.
Testo
E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stato eccepito il difetto di rilevanza, conseguente all'intervenuta declaratoria di contumacia di una delle parti convenute nel giudizio 'a quo' - declaratoria dalla quale deriverebbe la consumazione del potere decisorio in ordine all'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, norma denunciata in quanto non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati - poiché è possibile, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento a suo tempo emesso.
E' ammissibile la questione di legittimità in ordine alla quale è stato eccepito il difetto di rilevanza, conseguente all'intervenuta declaratoria di contumacia di una delle parti convenute nel giudizio 'a quo' - declaratoria dalla quale deriverebbe la consumazione del potere decisorio in ordine all'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, norma denunciata in quanto non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati - poiché è possibile, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento a suo tempo emesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte