Ordinanza 381/2002 (ECLI:IT:COST:2002:381)
Massima numero 27246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Processo civile - Difesa in giudizio - Impossibilità di difendersi personalmente per il laureato in giurisprudenza, il cui interesse sia confliggente con quello dell’intera categoria degli avvocati - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Difesa in giudizio - Impossibilità di difendersi personalmente per il laureato in giurisprudenza, il cui interesse sia confliggente con quello dell’intera categoria degli avvocati - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. E' infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. E' infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 82
co. 2
codice di procedura civile
n.
art. 82
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte