Ordinanza 383/2002 (ECLI:IT:COST:2002:383)
Massima numero 27258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Atto di costituzione in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Atto di costituzione in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Testo
Inammissibilità per tardività dell'atto di costituzione depositato oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., nello stesso senso, tra le molte, viene richiamata l'ordinanza n. 309/2002.
Inammissibilità per tardività dell'atto di costituzione depositato oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., nello stesso senso, tra le molte, viene richiamata l'ordinanza n. 309/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/11/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3