Sentenza 153/2022 (ECLI:IT:COST:2022:153)
Massima numero 44849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/05/2022; Decisione del
24/05/2022
Deposito del 17/06/2022; Pubblicazione in G. U. 22/06/2022
Titolo
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Presidente e membri del consiglio di amministrazione di Finaosta spa - Compensi - Previsione che gli stessi siano stabiliti dall'assemblea, in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di principi fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Necessità di approvare il d.m. regolatore della materia. (Classif. 011009).
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Presidente e membri del consiglio di amministrazione di Finaosta spa - Compensi - Previsione che gli stessi siano stabiliti dall'assemblea, in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio 2020 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di principi fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione - Necessità di approvare il d.m. regolatore della materia. (Classif. 011009).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 2, lett. a), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost. dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2021, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 7 del 2006, prevedendo che l'assemblea di Finaosta spa possa innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Le disposizioni statali interposte evocate non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, perché rientrano nell'ambito operativo delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 e nell'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, come conv., e perché ricadono nell'alveo del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. su cui la disposizione impugnata è inidonea a incidere. A ciò si aggiunga che essa risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale. L'innalzamento dei compensi degli amministratori è rivolto a tale finalità ed è stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria. Peraltro, va auspicato che la fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un'efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, induca la sollecita approvazione del d.m. previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale, adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle società partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall'ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio, per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica. (Precedenti: S. 22/2014 - mass. 37631; S. 236/2013 - mass. 37363; S. 229/2013 - mass. 37347; S. 215/2013 - mass. 37263).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 2, lett. a), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost. dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2021, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 7 del 2006, prevedendo che l'assemblea di Finaosta spa possa innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Le disposizioni statali interposte evocate non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, perché rientrano nell'ambito operativo delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 e nell'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, come conv., e perché ricadono nell'alveo del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. su cui la disposizione impugnata è inidonea a incidere. A ciò si aggiunga che essa risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale. L'innalzamento dei compensi degli amministratori è rivolto a tale finalità ed è stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria. Peraltro, va auspicato che la fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un'efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, induca la sollecita approvazione del d.m. previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale, adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle società partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall'ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio, per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica. (Precedenti: S. 22/2014 - mass. 37631; S. 236/2013 - mass. 37363; S. 229/2013 - mass. 37347; S. 215/2013 - mass. 37263).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2021
n. 16
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
16/03/2006
n. 7
art. 14
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte