Ordinanza 383/2002 (ECLI:IT:COST:2002:383)
Massima numero 27259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27258  27260  27261


Titolo
Giudizio 'a quo' - Vicende sopravvenienti relative al rapporto 'sub iudice' - Rilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.

Testo
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nella specie, pertanto, l'intervenuta cessazione dalla carica di assessore comunale - a prescindere dalla sua idoneità a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone la restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cfr., da ultimo, in senso conforme, la citata ordinanza n. 110/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 22