Ordinanza 383/2002 (ECLI:IT:COST:2002:383)
Massima numero 27260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27258  27259  27261


Titolo
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata invasione della sfera di autonomia riservata alle regioni nonché asserito eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale norma si riferisce alle cause ostative alla carica di assessore di un comune compreso nel territorio della regione, e non all'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di cui si controverte nel giudizio 'a quo', che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 23 aprile 1981.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 65  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte