Ordinanza 383/2002 (ECLI:IT:COST:2002:383)
Massima numero 27261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Titolo
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Manifesta infondatezza della questione.
Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un comune compreso nel territorio della regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 il quale disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Infatti la norma censurata non è tale da ledere la competenza che il nuovo testo dell'art. 122 Cost. riserva alla Regione in tema di incompatibilità, mentre l'intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale del Lazio con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità, fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.
- Cfr., con riferimento al principio di continuità, citate sentenze n. 13 e n. 269/1974.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 il quale disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Infatti la norma censurata non è tale da ledere la competenza che il nuovo testo dell'art. 122 Cost. riserva alla Regione in tema di incompatibilità, mentre l'intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale del Lazio con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità, fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.
- Cfr., con riferimento al principio di continuità, citate sentenze n. 13 e n. 269/1974.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/04/1981
n. 154
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 122
legge costituzionale
art. 2
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte