Ordinanza 384/2002 (ECLI:IT:COST:2002:384)
Massima numero 27264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Procedimento cautelare - Spese del procedimento - Liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della richiesta cautelare 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza, e non anche nell’ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Procedimento cautelare - Spese del procedimento - Liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della richiesta cautelare 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza, e non anche nell’ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, censurato - per violazione dell'articolo 3 della Costituzione - in quanto non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito, ammettendo invece la liquidazione delle stesse solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa. La norma rappresenta un'applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che riconosce al giudice tale possibilità solo per provvedimenti che definiscono il giudizio - anche se ciò avvenga non con sentenza, come nel caso di estinzione del processo - e tra i quali non può ricomprendersi la pronuncia di rigetto ipotizzata dal giudice 'a quo', cosicché la mancanza di omogeneità delle due ipotesi raffrontate esclude la configurabilità della lamentata disparità di trattamento. Del resto, le deroghe a detta regola non possono essere assunte come 'tertia comparationis', perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, esse sono correlate all'attitudine dei singoli provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità; infine, la tendenza alla riproposizione di istanze cautelari, è un inconveniente rispetto al quale può soccorrere l'istituto della responsabilità, disciplinato dall'art. 96 dello stesso codice.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, censurato - per violazione dell'articolo 3 della Costituzione - in quanto non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito, ammettendo invece la liquidazione delle stesse solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa. La norma rappresenta un'applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che riconosce al giudice tale possibilità solo per provvedimenti che definiscono il giudizio - anche se ciò avvenga non con sentenza, come nel caso di estinzione del processo - e tra i quali non può ricomprendersi la pronuncia di rigetto ipotizzata dal giudice 'a quo', cosicché la mancanza di omogeneità delle due ipotesi raffrontate esclude la configurabilità della lamentata disparità di trattamento. Del resto, le deroghe a detta regola non possono essere assunte come 'tertia comparationis', perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, esse sono correlate all'attitudine dei singoli provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità; infine, la tendenza alla riproposizione di istanze cautelari, è un inconveniente rispetto al quale può soccorrere l'istituto della responsabilità, disciplinato dall'art. 96 dello stesso codice.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 669
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte