Ordinanza 386/2002 (ECLI:IT:COST:2002:386)
Massima numero 27237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione umbria - Disposizioni in materia di commercio - Vendite promozionali - Ritenuta competenza normativa dello stato in materia - Sopravvenuta modifica del parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, censurato, per violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione, in quanto disciplina il settore delle vendite promozionali che sarebbe riservato alla competenza dello Stato. Successivamente alla proposizione della questione è infatti intervenuta, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, la totale modifica dell'art. 117 della Costituzione, invocato tra i parametri di giudizio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  03/08/1999  n. 24  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte