Ordinanza 387/2002 (ECLI:IT:COST:2002:387)
Massima numero 27248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/07/2002; Decisione del
10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Polizia di stato - Personale - Cessazione dal servizio per limiti di età - Esclusione dal collocamento in ausiliaria - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Polizia di stato - Personale - Cessazione dal servizio per limiti di età - Esclusione dal collocamento in ausiliaria - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto stesso e perciò anche degli appartenenti al corpo ad ordinamento civile della Polizia di Stato. L'applicabilità a tale personale del beneficio costituito dall'incremento del montante dei contributi, di cui al comma 7 della norma impugnata - con carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria - e la possibilità di optare per esso, riconosciuta in alternativa al personale ad ordinamento militare, attestano la sostanziale uniformità di trattamento esistente tra le varie Forze di polizia, il che esclude ogni lesione del principio di eguaglianza. E' può anche escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., poiché le regole di buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto stesso e perciò anche degli appartenenti al corpo ad ordinamento civile della Polizia di Stato. L'applicabilità a tale personale del beneficio costituito dall'incremento del montante dei contributi, di cui al comma 7 della norma impugnata - con carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria - e la possibilità di optare per esso, riconosciuta in alternativa al personale ad ordinamento militare, attestano la sostanziale uniformità di trattamento esistente tra le varie Forze di polizia, il che esclude ogni lesione del principio di eguaglianza. E' può anche escludersi la violazione dell'art. 97 Cost., poiché le regole di buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/04/1997
n. 165
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte