Ordinanza 388/2002 (ECLI:IT:COST:2002:388)
Massima numero 27240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/07/2002;  Decisione del  10/07/2002
Deposito del 23/07/2002; Pubblicazione in G. U. 31/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Ricusazione del giudice - Automatica sospensione del processo, anche in caso di istanza reiterativa di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente - Prospettata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che «la ricusazione sospende il processo», anche quando la relativa istanza, costituendo mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale. Infatti, nonostante l'apparente rigidità della formula, la norma, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, consente al giudice di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 52  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte